Con la operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), c’è ora l’obbligo di tenere un Registro dei volontari esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono delle attività di questi.
La conseguenza di questa normativa è che ogni ente del Terzo Settore:
- dovrà redigere un registro dei volontari nel quale sono presenti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l’Ente indipendentemente dal fatto che siano associati o meno dello stesso;
Il Registro dei volontari è uno strumento da tenere sempre aggiornato che consente di sapere chi sono i volontari attivi dell’organizzazione e che concorre a determinare il fatto che alcuni ETS si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, così come previsto dalla legge.
Come tenere correttamente il Registro dei volontari
Il DM 6 ottobre 2021 apre alla doppia possibilità di tenere il Registro dei volontari in formato cartaceo o elettronico e in ogni caso deve rispettare i criteri di inalterabilità e gli obblighi di tenuta da parte dell’ente previsti.
Il registro dei Volontari deve contenere i seguenti campi:
- dati anagrafici del soggetto,
- Codice Fiscale,
- indirizzo di residenza o di domicilio,
- data di inizio dell’attività volontaria presso l’ente,
- data di fine dell’attività volontaria presso l’ente
Il Registro dei volontari deve essere:
- vidimato: da Notaio o Segretario comunale (se cartaceo) oppure periodicamente apponendo la firma digitale con marca temporale integrata;
- numerato in maniera progressiva;
- inalterabile, ovvero una volta iscritti nel registro i dati dei volontari non possono più essere modificati;
- sempre aggiornato.
Nel Registro dei volontari devono essere inseriti i dati personali di questi e pertanto è importante che l’Ente, qualsiasi sia la forma scelta, sia adeguato rispetto alla normativa sul trattamento dei dati.
L’obbligo di iscrizione al Registro è previsto solo per i volontari abituali, è quindi lasciata agli enti la facoltà di creare un’apposita sezione del Registro da dedicare ai volontari occasionali
A prescindere dalla scelta di istituire o meno una sezione per i volontari occasionali, i loro dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicurativa secondo i termini concordati.